MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 novembre 2008
, n. 213
Regolamento recante norme per la nomina ad allievo agente ed
allievo operatore del Corpo forestale dello Stato di congiunti
superstiti degli appartenenti alle forze di polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi per fatti di servizio.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo
16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello
Stato tra le forze di polizia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare
l'articolo 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per
l'accesso ai ruoli delle forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991, n. 138, che stabilisce i limiti minimi di statura per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 4,
commi 4-ter e 4-quater, e 32, commi 7-bis e 7-ter, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente le
modalita' di trattamento dei dati personali;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello
Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3,
della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 2175 del 30 settembre
2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedure riservate
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le procedure
per la nomina ad allievo agente o ad allievo operatore del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 4, commi 4-ter e
4-quater, e 32, commi 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sotto ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53:
«Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della polizia di Stato e delle altre forze di polizia
indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
e' richiesto il possesso delle qualita-morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
aprile 1991, n. 94.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
marzo 1991, n. 138, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 29 aprile 1991, n. 99.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 2
giugno 1999, n. 295, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 24 agosto 1999, n. 198.
- La legge 6 febbraio 2004, n. 36, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2004, n. 37.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e
4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:
«4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
frequentare il primo di corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso
pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si
trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater Le disposizioni di cui al comma 4-ter si
applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.».
- Si riporta il testo dell'art. 32, commi 7-bis e 7-ter,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e' il
seguente:
«7-bis. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi operatori ed
ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso
pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
forestale, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si
trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si
applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.».
Art. 2.
Bando della procedura
1. Nel bando di avvio della procedura riservata, indetta con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, sono riportati:
a) il numero complessivo dei posti messi a disposizione per la
procedura relativa alla singola qualifica;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione delle
domande di assunzione;
c) i requisiti di partecipazione e i termini entro i quali devono
essere posseduti;
d) i casi di esclusione dalla procedura;
e) la tipologia e le modalita' di svolgimento degli accertamenti
di idoneita';
f) le modalita' di attribuzione dei punteggi e di formazione degli
elenchi degli idonei.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. Per la partecipazione alla procedura sono richiesti, oltre
all'appartenenza alla categoria alla quale e' riservata, i requisiti
per la nomina ad allievo agente o allievo operatore previsti dalla
normativa vigente.
Art. 4.
Domande di assunzione
1. Per l'individuazione dell'appartenenza alla categoria alla quale
e' riservata la procedura, l'istante dichiara nella domanda di
assunzione:
a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita
dell'appartenente ad una forza di polizia dello Stato, deceduto o
divenuto permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa accertata
dalla competente commissione dell'Azienda sanitaria locale o dalla
commissione medica ospedaliera di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, specificando altresi' la forza di
polizia, la qualifica rivestita ed il rapporto di parentela. Nel caso
di fratello o sorella occorre altresi' dichiarare l'assenza di
coniugi o figli dell'appartenente alla forza di polizia;
b) il decesso, o l'invalidita' permanente al servizio non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, del
familiare appartenente ad una forza di polizia dello Stato, indicando
in maniera esaustiva i fatti e le circostanze che hanno determinato
il decesso o l'invalidita';
c) se gli e' stato o meno riconosciuto ufficialmente lo status di
vittima del terrorismo, vittima della criminalita' organizzata o
altro status in conseguenza della morte o invalidita' dello stesso
familiare, specificando gli estremi dell'eventuale provvedimento.
2. L'istante allega documentazione comprovante i fatti e gli stati
dichiarati ai sensi del comma 1, salvo che dichiari che gli stessi
sono attestati in documenti gia' in possesso del Corpo forestale
dello Stato o di altra pubblica amministrazione.
Art. 5.
Commissione permanente per l'assunzione
dei congiunti delle vittime per servizio
1. La verifica dell'appartenenza alla categoria alla quale e'
riservata la procedura e la verifica delle dichiarazioni e della
documentazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e' svolta da una
commissione permanente per l'assunzione dei congiunti delle vittime
per servizio, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato.
2. La commissione e' composta da un presidente con qualifica non
inferiore a primo dirigente e da altri due funzionari del Corpo
forestale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di vice
questore aggiunto. Le funzioni di segretario sono affidate dal
presidente ad uno degli altri due membri.
Art. 6.
Esclusioni dalla procedura
1. L'esclusione dalla procedura, per difetto di appartenenza alla
categoria alla quale e' riservata, per mancanza di uno degli altri
requisiti di partecipazione, per vizi nella presentazione o
compilazione della domanda di assunzione o per dichiarazioni nella
stessa contenute dalle quali emerga il difetto di uno dei prescritti
requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con
provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato.
2. L'ammissione ad una fase successiva della procedura si intende
disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di
partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e non sana
il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.
Art. 7.
Accertamenti di idoneita' per la nomina
ad allievo operatore
1. Gli aspiranti allievo operatore ai quali non sia stata
comunicata l'esclusione dalla procedura sono invitati a sottoporsi
agli accertamenti di idoneita' tecnico-culturale, con attribuzione di
punteggio.
2. Gli accertamenti sono svolti da una commissione, nominata con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, composta da un
presidente con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri
due funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non
inferiore a quella di vice questore aggiunto. Le funzioni di
segretario sono affidate dal presidente ad uno dei due membri.
3. Il mancato conseguimento del punteggio minimo di idoneita'
comporta l'esclusione dalla procedura.
Art. 8.
Accertamenti di idoneita' per la nomina
ad allievo agente
1. Gli aspiranti allievi agenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dalla procedura d'assunzione sono invitati a presentarsi
per sostenere una prova scritta, con attribuzione di punteggio.
2. La prova scritta viene svolta a cura della commissione di cui
all'articolo 7, comma 2.
3. Gli aspiranti allievi agenti che conseguono il punteggio minimo
di idoneita' in esito alla prova di cui al comma 1 sono invitati,
nell'ordine risultante dal punteggio conseguito nella prova stessa ed
in relazione al numero dei posti da coprire, con precedenza del
minore di eta' in caso di parita', a sottoporsi agli accertamenti
della idoneita' psico-fisica e attitudinale. L'invito puo' contenere
l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai
quali devono sottoporsi gli aspiranti allievi presso le strutture
specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.
4. Gli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale sono
svolti ai sensi della normativa vigente per l'accesso al ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
5. Il giudizio della competente commissione e' definitivo e
comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dalla procedura.
Art. 9.
Approvazione degli elenchi degli idonei e nomina
ad allievo agente o allievo operatore
1. Riconosciuta la regolarita' della procedura, con decreto del
capo del Corpo forestale dello Stato, in riferimento alla singola
qualifica, e' approvato l'elenco finale degli idonei, nell'ordine
risultante dal punteggio conseguito negli accertamenti di idoneita'
tecnico-culturale di cui all'articolo 7 o nella prova scritta di cui
all'articolo 8, con precedenza, a parita' di punteggio, del minore di
eta'.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato sul Bollettino
ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione
viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
3. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale
dello Stato, gli idonei, nell'ordine risultante dagli elenchi di cui
al comma 1 e nel limite dei posti previsti dal bando, sono nominati
allievi agenti o allievi operatori del Corpo forestale dello Stato ed
ammessi a frequentare il relativo corso di formazione.
4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla
nomina alla qualifica di allievo agente o di allievo operatore.
5. L'inserimento negli elenchi degli idonei, la nomina ad allievo
agente o ad allievo operatore e l'ammissione al corso e' sempre con
riserva, subordinatamente all'esito dei successivi controlli
documentali e comunque all'effettivo possesso dei requisiti
prescritti ed alla regolarita' della presentazione della domanda di
assunzione.
6. La nomina ad allievo agente o ad allievo operatore preclude la
successiva nomina, ai sensi del presente regolamento,
rispettivamente, ad allievo operatore o ad allievo agente.
Art. 10.
Documentazione e controlli
1. Gli allievi sono invitati, all'atto dell'ammissione al corso, a
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' in ordine al possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione. La mancata consegna della documentazione, o l'omessa
regolarizzazione della stessa entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell'invito, comporta la decadenza dalla nomina.
2. L'amministrazione procede ai controlli, anche a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Qualora dal
controllo di cui sopra emerga la non veridicita' delle dichiarazioni
rilasciate, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e
il suo nominativo e' segnalato all'autorita' giudiziaria per le
azioni di competenza.
3. Prima dell'inizio del corso l'amministrazione si riserva la
facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica
degli allievi agenti. E' revocata la nomina ad allievo agente di
coloro che non risultino idonei.
Art. 11.
Corso di formazione e nomina ad agente ed operatore
1. Gli allievi agenti e gli allievi operatori frequentano il corso
di formazione previsto dalla normativa vigente per la nomina,
rispettivamente, ad agente ed operatore. Gli allievi che superano gli
esami finali sono nominati agenti o operatori del Corpo forestale
dello Stato, nell'ordine della graduatoria finale del corso.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati forniti in qualita' di aspirante allievo
o allievo sono raccolti presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato
generale - Servizio IV - Divisione 13, per le finalita' di gestione
del concorso e successivamente sono trattati per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto d'impiego.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei prescritti requisiti, pena l'esclusione dalla
procedura.
3. I dati medesimi possono essere comunicati unicamente agli altri
uffici, alle altre amministrazioni pubbliche o alle ditte
direttamente interessate allo svolgimento della procedura o, dopo
l'eventuale assunzione, alla posizione giuridico-economica del
dipendente.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo
forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio IV, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il capo del
Servizio IV.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 novembre 2008
Il Ministro : Zaia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 199
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art.13, comma 1 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003, reca: «Codice in materia di protezione dei
dati personali»:
«1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e'
stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'art. 7, e' indicato tale responsabile.».