MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


DECRETO 21 novembre 2008 , n. 213

  Regolamento  recante  norme  per  la  nomina  ad  allievo agente ed
allievo  operatore  del  Corpo  forestale  dello  Stato  di congiunti
superstiti  degli  appartenenti alle forze di polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi per fatti di servizio.
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo
16  concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello
Stato tra le forze di polizia;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Vista  la  legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  ed  in  particolare
l'articolo  26  sulle  qualita'  morali  e di condotta prescritte per
l'accesso ai ruoli delle forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima  dalla  Corte  Costituzionale  con  sentenza 13-28 luglio
2000, n. 391;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  132,  concernente  il  regolamento  dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  devono  essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991,  n.  138,  che  stabilisce  i  limiti  minimi  di  statura  per
l'ammissione  ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di
riordino  delle  carriere del personale non direttivo e non dirigente
del  Corpo  forestale  dello Stato, ed in particolare gli articoli 4,
commi  4-ter  e  4-quater,  e  32,  commi 7-bis e 7-ter, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999,  n.  295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la  partecipazione  ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
  Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente le
modalita' di trattamento dei dati personali;
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  del  Corpo  forestale dello
Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
  Vista  la  comunicazione del presente regolamento al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi del citato articolo 17, comma 3,
della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 2175 del 30 settembre
2008;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                         Procedure riservate

  1.  Le  disposizioni del presente decreto disciplinano le procedure
per  la  nomina  ad  allievo  agente o ad allievo operatore del Corpo
forestale  dello  Stato,  ai  sensi  degli  articoli 4, commi 4-ter e
4-quater,  e  32,  commi  7-bis  e  7-ter, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201.

        
                    Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operante  il  rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile
          1981, n. 121:
             «Art.  16  (Forze  di  polizia).  - Ai fini della tutela
          dell'ordine  e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
              a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
              b)  il  Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
             Fatte  salve  le  rispettive attribuzioni e le normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
             Le  forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.».
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sotto  ordinate  al  Ministro,  quando  la legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  della legge 1°
          febbraio 1989, n. 53:
             «Art.  26.  -  1.  Per  l'accesso ai ruoli del personale
          della  polizia  di  Stato  e  delle  altre forze di polizia
          indicate  dall'art.  16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,
          e' richiesto il possesso delle qualita-morali e di condotta
          stabilite  per  l'ammissione ai concorsi della magistratura
          ordinaria.».
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
          1991, n. 132, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
          aprile 1991, n. 94.
             - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
          marzo  1991, n. 138, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 29 aprile 1991, n. 99.
             -  Il  decreto  del Ministro per le politiche agricole 2
          giugno 1999, n. 295, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 24 agosto 1999, n. 198.
             -  La  legge 6 febbraio 2004, n. 36, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2004, n. 37.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  commi  4-ter e
          4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:
             «4-ter.  Nell'ambito  delle vacanze disponibili e con le
          modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
          frequentare  il  primo  di  corso  di  formazione  utile il
          coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
          unici  superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento   di  servizi  di  polizia,  di  soccorso
          pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
          forestale,  i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma  1  e non si
          trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
             4-quater  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  4-ter si
          applicano,  altresi',  al  coniuge  ed ai figli superstiti,
          nonche'   ai  fratelli,  qualora  unici  superstiti,  degli
          appartenenti   alle   Forze  di  Polizia  deceduti  o  resi
          permanentemente  invalidi  al servizio, con invalidita' non
          inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          di missioni internazionali di pace.».
             - Si riporta il testo dell'art. 32, commi 7-bis e 7-ter,
          del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 201, e' il
          seguente:
             «7-bis.  Nell'ambito  delle vacanze disponibili e con le
          modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17,comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono   essere  inoltre  nominati  allievi  operatori  ed
          ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
          coniuge  e  i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
          unici  superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento   di  servizi  di  polizia,  di  soccorso
          pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
          forestale,  i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma  1  e non si
          trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
             7-ter.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  7-bis  si
          applicano,  altresi',  al  coniuge  ed ai figli superstiti,
          nonche'   ai  fratelli,  qualora  unici  superstiti,  degli
          appartenenti   alle   Forze  di  Polizia  deceduti  o  resi
          permanentemente  invalidi  al servizio, con invalidita' non
          inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          di missioni internazionali di pace.».

        
      
                               Art. 2.

                        Bando della procedura

  1.  Nel  bando  di  avvio  della  procedura  riservata, indetta con
decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, sono riportati:
   a)  il  numero  complessivo  dei posti messi a disposizione per la
procedura relativa alla singola qualifica;
   b)  le  modalita' e la data di scadenza per la presentazione delle
domande di assunzione;
   c)  i requisiti di partecipazione e i termini entro i quali devono
essere posseduti;
   d) i casi di esclusione dalla procedura;
   e)  la  tipologia e le modalita' di svolgimento degli accertamenti
di idoneita';
   f) le modalita' di attribuzione dei punteggi e di formazione degli
elenchi degli idonei.

        
      
                               Art. 3.

                     Requisiti di partecipazione

  1.  Per  la  partecipazione  alla  procedura  sono richiesti, oltre
all'appartenenza  alla categoria alla quale e' riservata, i requisiti
per  la  nomina  ad allievo agente o allievo operatore previsti dalla
normativa vigente.

        
      
                               Art. 4.

                        Domande di assunzione

  1. Per l'individuazione dell'appartenenza alla categoria alla quale
e'  riservata  la  procedura,  l'istante  dichiara  nella  domanda di
assunzione:
   a)   il   nome   e   cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita
dell'appartenente  ad  una  forza  di polizia dello Stato, deceduto o
divenuto  permanentemente  invalido  al servizio, con invalidita' non
inferiore  all'ottanta per cento della capacita' lavorativa accertata
dalla  competente  commissione  dell'Azienda sanitaria locale o dalla
commissione medica ospedaliera di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, specificando altresi' la forza di
polizia, la qualifica rivestita ed il rapporto di parentela. Nel caso
di  fratello  o  sorella  occorre  altresi'  dichiarare  l'assenza di
coniugi o figli dell'appartenente alla forza di polizia;
   b)   il  decesso,  o  l'invalidita'  permanente  al  servizio  non
inferiore  all'ottanta  per  cento  della  capacita'  lavorativa, del
familiare appartenente ad una forza di polizia dello Stato, indicando
in  maniera  esaustiva i fatti e le circostanze che hanno determinato
il decesso o l'invalidita';
   c)  se gli e' stato o meno riconosciuto ufficialmente lo status di
vittima  del  terrorismo,  vittima  della  criminalita' organizzata o
altro  status  in  conseguenza della morte o invalidita' dello stesso
familiare, specificando gli estremi dell'eventuale provvedimento.
  2.  L'istante allega documentazione comprovante i fatti e gli stati
dichiarati  ai  sensi  del comma 1, salvo che dichiari che gli stessi
sono  attestati  in  documenti  gia'  in possesso del Corpo forestale
dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

        
      
                               Art. 5.

               Commissione permanente per l'assunzione
              dei congiunti delle vittime per servizio

  1.  La  verifica  dell'appartenenza  alla  categoria  alla quale e'
riservata  la  procedura  e  la  verifica delle dichiarazioni e della
documentazione  di  cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e' svolta da una
commissione  permanente  per l'assunzione dei congiunti delle vittime
per servizio, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato.
  2.  La  commissione  e' composta da un presidente con qualifica non
inferiore  a  primo  dirigente  e  da  altri due funzionari del Corpo
forestale  dello  Stato  con qualifica non inferiore a quella di vice
questore  aggiunto.  Le  funzioni  di  segretario  sono  affidate dal
presidente ad uno degli altri due membri.

        
      
                               Art. 6.

                     Esclusioni dalla procedura

  1.  L'esclusione  dalla procedura, per difetto di appartenenza alla
categoria  alla  quale  e' riservata, per mancanza di uno degli altri
requisiti   di   partecipazione,   per  vizi  nella  presentazione  o
compilazione  della  domanda  di assunzione o per dichiarazioni nella
stessa  contenute dalle quali emerga il difetto di uno dei prescritti
requisiti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento ed e' disposta con
provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato.
  2.  L'ammissione  ad una fase successiva della procedura si intende
disposta   sempre  con  riserva  di  accertamento  dei  requisiti  di
partecipazione  e  di verifica della domanda di assunzione e non sana
il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

        
      
                               Art. 7.

               Accertamenti di idoneita' per la nomina
                        ad allievo operatore

  1.   Gli  aspiranti  allievo  operatore  ai  quali  non  sia  stata
comunicata  l'esclusione  dalla  procedura sono invitati a sottoporsi
agli accertamenti di idoneita' tecnico-culturale, con attribuzione di
punteggio.
  2.  Gli  accertamenti  sono svolti da una commissione, nominata con
decreto  del  capo  del  Corpo  forestale dello Stato, composta da un
presidente  con  qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri
due  funzionari  del  Corpo  forestale  dello Stato con qualifica non
inferiore  a  quella  di  vice  questore  aggiunto.  Le  funzioni  di
segretario sono affidate dal presidente ad uno dei due membri.
  3.  Il  mancato  conseguimento  del  punteggio  minimo di idoneita'
comporta l'esclusione dalla procedura.

        
      
                               Art. 8.

               Accertamenti di idoneita' per la nomina
                          ad allievo agente

  1.  Gli  aspiranti allievi agenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dalla procedura d'assunzione sono invitati a presentarsi
per sostenere una prova scritta, con attribuzione di punteggio.
  2.  La  prova  scritta viene svolta a cura della commissione di cui
all'articolo 7, comma 2.
  3.  Gli aspiranti allievi agenti che conseguono il punteggio minimo
di  idoneita'  in  esito  alla prova di cui al comma 1 sono invitati,
nell'ordine risultante dal punteggio conseguito nella prova stessa ed
in  relazione  al  numero  dei  posti  da coprire, con precedenza del
minore  di  eta'  in  caso di parita', a sottoporsi agli accertamenti
della  idoneita' psico-fisica e attitudinale. L'invito puo' contenere
l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai
quali  devono  sottoporsi  gli  aspiranti allievi presso le strutture
specificate  nella  lettera  stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.
  4.  Gli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale sono
svolti  ai sensi della normativa vigente per l'accesso al ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
  5.  Il  giudizio  della  competente  commissione  e'  definitivo  e
comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dalla procedura.

        
      
                               Art. 9.

          Approvazione degli elenchi degli idonei e nomina
                ad allievo agente o allievo operatore

  1.  Riconosciuta  la  regolarita'  della procedura, con decreto del
capo  del  Corpo  forestale  dello Stato, in riferimento alla singola
qualifica,  e'  approvato  l'elenco  finale degli idonei, nell'ordine
risultante  dal  punteggio conseguito negli accertamenti di idoneita'
tecnico-culturale  di cui all'articolo 7 o nella prova scritta di cui
all'articolo 8, con precedenza, a parita' di punteggio, del minore di
eta'.
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1 e' pubblicato sul Bollettino
ufficiale  del  Corpo  forestale  dello  Stato. Di tale pubblicazione
viene  data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
  3.  Con  lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale
dello  Stato, gli idonei, nell'ordine risultante dagli elenchi di cui
al  comma  1 e nel limite dei posti previsti dal bando, sono nominati
allievi agenti o allievi operatori del Corpo forestale dello Stato ed
ammessi a frequentare il relativo corso di formazione.
  4.  La  mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla
nomina alla qualifica di allievo agente o di allievo operatore.
  5.  L'inserimento  negli elenchi degli idonei, la nomina ad allievo
agente  o  ad allievo operatore e l'ammissione al corso e' sempre con
riserva,   subordinatamente   all'esito   dei   successivi  controlli
documentali   e   comunque   all'effettivo   possesso  dei  requisiti
prescritti  ed  alla regolarita' della presentazione della domanda di
assunzione.
  6.  La  nomina ad allievo agente o ad allievo operatore preclude la
successiva    nomina,    ai    sensi    del   presente   regolamento,
rispettivamente, ad allievo operatore o ad allievo agente.

        
      
                              Art. 10.

                     Documentazione e controlli

  1.  Gli allievi sono invitati, all'atto dell'ammissione al corso, a
presentare  dichiarazioni  sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta'  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  prescritti  per
l'assunzione.  La  mancata  consegna della documentazione, o l'omessa
regolarizzazione  della  stessa entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell'invito, comporta la decadenza dalla nomina.
  2.  L'amministrazione  procede  ai controlli, anche a campione, sul
contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate. Qualora dal
controllo  di cui sopra emerga la non veridicita' delle dichiarazioni
rilasciate,   il  dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento  emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e
il  suo  nominativo  e'  segnalato  all'autorita'  giudiziaria per le
azioni di competenza.
  3.  Prima  dell'inizio  del  corso  l'amministrazione si riserva la
facolta'  di  accertare  il  mantenimento dell'idoneita' psico-fisica
degli  allievi  agenti.  E'  revocata  la nomina ad allievo agente di
coloro che non risultino idonei.

        
      
                              Art. 11.

         Corso di formazione e nomina ad agente ed operatore

  1.  Gli allievi agenti e gli allievi operatori frequentano il corso
di  formazione  previsto  dalla  normativa  vigente  per  la  nomina,
rispettivamente, ad agente ed operatore. Gli allievi che superano gli
esami  finali  sono  nominati  agenti o operatori del Corpo forestale
dello Stato, nell'ordine della graduatoria finale del corso.

        
      
                              Art. 12.

                   Trattamento dei dati personali

  1.  Ai  sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003, n. 196, i dati forniti in qualita' di aspirante allievo
o  allievo sono raccolti presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari  e  forestali  - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato
generale  -  Servizio IV - Divisione 13, per le finalita' di gestione
del  concorso  e  successivamente  sono  trattati  per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto d'impiego.
  2.   Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione   dei   prescritti  requisiti,  pena  l'esclusione  dalla
procedura.
  3.  I dati medesimi possono essere comunicati unicamente agli altri
uffici,   alle   altre   amministrazioni   pubbliche   o  alle  ditte
direttamente  interessate  allo  svolgimento  della procedura o, dopo
l'eventuale   assunzione,   alla  posizione  giuridico-economica  del
dipendente.
  4.  L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
  5.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti valere nei confronti del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali - Corpo
forestale  dello Stato - Ispettorato generale - Servizio IV, titolare
del  trattamento.  Il  responsabile  del  trattamento  e' il capo del
Servizio IV.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 novembre 2008
                                                   Il Ministro : Zaia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 199

        
                    Nota all'art. 12:
             -  Si  riporta il testo dell'art.13, comma 1 del decreto
          legislativo   30   giugno  2003,  n.  196,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  della Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          29  luglio 2003, reca: «Codice in materia di protezione dei
          dati personali»:
             «1.  L'interessato  o  la  persona  presso la quale sono
          raccolti   i  dati  personali  sono  previamente  informati
          oralmente o per iscritto circa:
              a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
          destinati i dati;
              b)   la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati;
              c)   le   conseguenze   di   un  eventuale  rifiuto  di
          rispondere;
              d)  i  soggetti  o  le categorie di soggetti ai quali i
          dati  personali  possono  essere  comunicati  o che possono
          venirne   a   conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  o
          incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
              e) i diritti di cui all'art. 7;
              f)  gli  estremi  identificativi  del  titolare  e,  se
          designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
          sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
          designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
          indicando   il  sito  della  rete  di  comunicazione  o  le
          modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
          agevole  l'elenco  aggiornato  dei  responsabili. Quando e'
          stato   designato   un   responsabile   per   il  riscontro
          all'interessato  in  caso  di  esercizio dei diritti di cui
          all'art. 7, e' indicato tale responsabile.».